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Le somme erroneamente erogate dall’INPS non vanno restituite

Può accadere che l’INPS richieda la restituzione di prestazioni previdenziali o assistenziali arretrate erroneamente corrisposte. In questi casi si parla di “indebito”, cioè di somme erogate per errore che, in virtù della norma generale di cui all’articolo 2033 del Codice civile, andrebbero restituite. Esiste però una specifica normativa di settore che sancisce l’irripetibilità delle somme pur erroneamente versate, purchè non vi sia stato dolo da parte dell’interessato.

Sappiamo che l’articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, impone all’Inps di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. E a provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Cosa accade quindi alle somme di denaro erroneamente erogate dall’Inps? Vi forniamo un caso, a titolo puramente esemplificativo, per spiegarvi cosa accade in concreto in questi casi.

Il caso del Tribunale di Napoli

Con ricorso depositato in data 05/03/2020 dinanzi al Tribunale di Napoli la ricorrente, in quanto titolare di assegno sociale ex art. 6 Legge n. 335/95, esponeva che, a seguito di inoltro in data 26-11-2018 di domanda di ricostituzione reddituale, avente ad oggetto i redditi anno 2016, anno 2017 nonché anno 2018 l’Inps, nonostante con comunicazione del 14/12/2018, non rilevava la presenza di somme a debito o a credito fino al 31 gennaio 2019. Nel contempo, in data 02/07/2019, comunicava a parte ricorrente l’esistenza a suo carico di un debito pari ad € 1.951,04 per aver ricevuto somme non spettanti a titolo di assegno sociale nell’anno 2016.

Nella memoria di costituzione, parte convenuta motivava l’operata trattenuta con una indebita percezione da parte della ricorrente di somme a titolo di assegno sociale nell’anno 2016, a causa di superamento dei limiti reddituali, stante la liquidazione al coniuge nel giugno 2017 di somme a titolo di arretrati ex L. 448/2001. Secondo l’Inps tale trattenuta veniva ad essere pienamente legittima ai sensi dell’art. 2033 c.c. in quanto somme percepite indebitamente e pertanto soggette a ripetizione.

Tale normativa posta a fondamento del comportamento illegittimo dell’Ente previdenziale non trova applicazione nella fattispecie in oggetto in quanto l’indebito assistenziale non soggiace alla disciplina dell’indebito civilistico ex art. 2033 c.c.., principio ormai consolidato in giurisprudenza, e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione la sentenza n. 16088/2020.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 16088/2020, nonché folta e consolidata giurisprudenza, ha affermato che “non è vero che nel settore dell’indebito assistenziale non esista il principio di affidamento e che si applichi invece il principio generale di ripetizione dell’indebito stabilito dall’art. 2033 c.c..”  (Cfr. Tribunale di Palermo 21/01/2021; Cass. n. 28771/2018; Cass.n. 482/17; Cass. n. 25/2009; Cass. n. 3334/2005; Trib. Napoli Nord n. 8617/2017; Trib. Torre Annunziata del 04/04/2017; Trib. Torre Annunziata del 03-04-2017),

Il regime dell’indebito assistenziale assurge a ruolo di eccezione rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c.

In generale, l’articolo 13 della legge 412/91 prevede che le somme non dovute, erogate dall’Inps, non debbano essere restituite, a meno che l’errore non sia attribuibile all’interessato. Al contrario, gli indebiti devono essere rimborsati all’Istituto nel caso in cui il pensionato sia a conoscenza di fatti, che possano modificare il suo diritto alla pensione o l’importo della stessa.

 

Avv. Silvana Vespa

Dipartimento legale Opera Ltb